FAQ

Sulla partecipazione alle manifestazioni in genere 

[Fonte http://www.sport.governo.it]

 

Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?

L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.

L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.

Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale?

La definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP.

Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?

L’apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.

È consentita la presenza di pubblico ad eventi e competizioni sportive?

La vigente normativa consente di organizzare in zona bianca e gialla eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021.

La normativa prevede che l’acceso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19 di cui all’art. 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

È necessario mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti?

Come indicato a pagina 10 delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, l’obbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture rimane in vigore.

Misure di prevenzione COVID-19 – Cosa occorre per accedere all’impianto sportivo o al luogo dove si svolge la manifestazione podistica ?

Successivamente alla misurazione della temperatura corporea, è necessario  presentare la
certificazione verde COVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-
COVID19.

 

Sulla partecipazione alle gare FIDAL

Chi può iscriversi alla gara podistica su strada o trail ?

La partecipazione alle manifestazioni agonistiche e agonistico promozionali è riservata agli atleti tesserati alla FIDAL nelle diverse categorie agonistiche e promozionali, ai tesserati a Federazioni Straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF e agli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL”. [Fonte ggg.fidal.it]

 

Ci sono limiti di età per partecipare alle competizioni su strada?

Gli Allievi/e (16-17 anni) non possono partecipare a corse su strada superiori ai km.10. Gli Juniores (18-19 anni) non possono partecipare a corse su strada superiori alla ½ Maratona (km. 21,097).  [Fonte ggg.fidal.it]

 

 

Sugli aspetti medico sportivi

[ Fonte : Ordine dei Medici di Firenze ]

Quali sono le norme che regolamentano l’attività sportiva?
L’attività sportiva agonistica è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, mentre la regolamentazione dell’attività amatoriale ludico-motoria e dell’attività non agonistica è contenuta nel Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 e dall’art. 42-bis della Legge 09/08/2013 n. 98. Inoltre si tiene conto delle Linee Guida emanate del Ministero della Salute con Decreto del 08/08/2014.
Per quanto riguarda le specificità regionali, si tiene conto della Legge Regione Toscana n. 35 del 09/07/2003, che ha sostituito la precedente Legge Regionale n. 94 del 15/12/1994.

 

Quali sono le tipologie di attività fisica di cui si occupano queste norme?
Sono sostanzialmente tre, in ordine crescente di impegno psico-fisico:

  • L’attività ludico-motoria;
  • L’attività sportiva non agonistica;
  • L’attività sportiva agonistica.

 

Cominciamo proprio dall’attività ludico-motoria. Cos’è, con maggiore esattezza?
Per attività ludico-motoria/amatoriale si intende quella praticata da soggetti non tesserati con le Federazioni sportive nazionali o con gli Enti di promozione sportiva e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona.
L’attività ludico-motoria/amatoriale, quindi, non è attività sportiva, in quanto non è finalizzata al raggiungimento di prestazioni di nessun livello e non prevede alcun aspetto competitivo.

 

Si può fare qualche esempio di attività ludico-motoria?
Ad esempio fare jogging al parco, fare fitness in palestra, fare danza, andare in piscina o altre attività similari. Anche fare calcetto o giocare a tennis con gli amici è attività ludico-motoria se l’attività viene svolta al di fuori di ogni contesto di gare o competizioni promosse da società sportive.
Se invece queste stesse attività sono praticate da soggetti tesserati con le Federazioni sportive nazionali o con gli Enti di promozione sportiva, allora si ricade nell’attività sportiva vera e propria che può essere di tipo agonistico o non agonistico a seconda dell’impegno psico-fisico richiesto.

 

Per lo svolgimento dell’attività ludico-motoria è necessaria una valutazione medica con relativa certificazione?
Come detto sopra, non è necessaria alcuna certificazione medica e quindi l’attività ludico-motoria può essere svolta in forma libera.
In ogni caso, pur non essendovi nessun obbligo di certificazione medica, il cittadino può certamente chiedere un consiglio al proprio medico sull’attività che intende intraprendere. Ma non perché vi sia un obbligo in tal senso, ma solo per una valutazione di opportunità.

 

Passiamo all’attività sportiva non agonistica. Cos’è di preciso?
Si considera attività sportiva non agonistica quella svolta dai seguenti soggetti:

  • Alunni che svolgono attività sportiva organizzata dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche in orario extra-curriculare;
  • Studenti che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella nazionale;
  • Tutti coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che però non siano considerati atleti agonisti.

I certificati per l’attività non agonistica sono a pagamento?
Se rilasciati dai medici sportivi sono a pagamento.
Se rilasciati dai medici di famiglia o dai pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, sono gratuiti ma solo nei seguenti casi: attività sportive parascolastiche, su richiesta del Dirigente Scolastico, e partecipazione ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella regionale. Per tutti gli altri casi (ad esempio per attività non agonistica da svolgersi presso società sportive o Enti di promozione sportiva) sono a pagamento.
Per quanto riguarda l’esame strumentale ECG, il costo di norma è a carico del cittadino. Tuttavia la Regione Toscana ha previso l’esenzione nel caso in cui l’ECG sia richiesto dal pediatra o dal medico di famiglia al fine di poter poi rilasciare il certificato non agonistico per attività parascolastiche.

 

Parliamo infine dell’attività agonistica. Cos’è esattamente?
Per attività agonistica si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell’Istruzione, per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale.
Tale attività ha lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello.
La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola Federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

 

Chi può rilasciare il certificato di idoneità all’attività agonistica?
Esclusivamente i medici specialisti in medicina dello sport presso i centri pubblici o privati accreditati.

Chi deve richiedere l’idoneità sportiva agonistica? L’alteta o la società sportiva cui appartiene?
La richiesta deve provenire dalla società sportiva e deve essere redatta secondo il modulo regionale. L’alteta si deve presentare al centro di medicina dello sport con tale richiesta e con il suo libretto sanitario sportivo.

Perché non può essere l’atleta stesso a richiedere l’idoneità agonistica?
Perchè la valutazione del tipo di attività svolta dall’atleta e la qualificazione di tale attività come agonistica o non agonistica, spetta alla società sportiva, sulla base delle determinazioni delle Federazioni sportive nazionali e del CONI.
La richiesta a titolo personale da parte del cittadino di idoneità all’attività agonistica è possibile solo per quelle attività che non rientrano sotto l’egida del CONI, come ad esempio quando un soggetto intende partecipare al concorso per allievi ufficiali e deve dimostrare di possedere l’idoneità agonistica.